MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’ASD CARDIO FIT
(di seguito, l’Associazione), come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28
febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana di Pesistica.
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della ASD CARDIO FIT,
indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione
e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e
integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate
dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI
per le Politiche di Safeguarding.
L’obiettivo del presente modello ha l’obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo
che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano
l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e
morale di tutti i tesserati.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sulla
homepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al
Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle
condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni.
Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e
dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Pesistica.

Diritti e doveri

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
– a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito
associativo;
– alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di
discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di
genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
– a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato
sportivo.
Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in
forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli
indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente
modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza
di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati
dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Pesistica.

Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti
Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
– l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento,
la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità,

dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se
perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
– l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse,
soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di
procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che
danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un
tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata
oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito
rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque
vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
– la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura
sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o
comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente
esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero
telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche
con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
– l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza
contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato,
non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte
sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non
appropriati;
– la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in
ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o
comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un
danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può
consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici
e/o psicologici del tesserato;
– l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo
ed emotivo;
– l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto
purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
– il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo
individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri
strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni
di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono
anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o
turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o
isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in
relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche
o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
– i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto
discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico,
prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di
persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e
blog.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di
prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire
la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e
possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà
selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità
di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai
seminari informativi organizzati dalla Federazione Italiana Pesistica alla quale l’Associazione è
affiliata.
Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti,
designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati
non colposi.
In ogni caso, il responsabile safeguarding all’interno delle società/associazioni sportive svolge
funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché
di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding,
potendo svolgere anche funzioni ispettive.
Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i membri dell’associazione sulle
questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.
Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i
membri dell’associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le
procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni
riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in
modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.
Il Consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il responsabile safeguarding in caso di mancata
conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell’associazione relative alla protezione dei
minori.

Uso degli spazi dell’Associazione

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione
durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete
ovvero a loro delegati.
Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure
necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente
agli atleti e alle atlete dell’ASD CARDIO FIT.
Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti
esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente
e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con
disabilità motoria o intelletivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso
sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di
manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure
di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei
confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere
presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere,
eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno
i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e
l’accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare
sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a
garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini
del presente modello.

Tutela della privacy

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci
dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata
una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto
Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli
interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero
ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di
obblighi di legge e regolamenti.
L’Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto
dell’iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i
tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la
pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Associazione contenente dati personali
dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle
persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale
divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e,
contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva
comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei
dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente
formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati
personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Inclusività

L’Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società
sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali,

disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione,
condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
L’Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre
associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità
fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o
società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l’Associazione loro coetanei.
L’Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di
vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività
dell’associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi,
convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di
altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica
all’indirizzo email crossfitformia2017@gmail.com. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email
saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.
In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al
Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding
Office all’indirizzo email: safeguarding@federpesistica.it
In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a
conoscenza alle forze dell’ordine.
L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di
vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
– presentato una denuncia o una segnalazione;
– manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
– assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
– reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
– intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
– mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne
costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
– violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne
costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da
compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione/Società in quanto preordinata in
modo univoco a commettere un reato;
– violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
– effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

– violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione/Società;
– violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei
confronti dei destinatari del presente modello;
– atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati,
direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
– mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico
intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della
violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono
diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità
del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva,
nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità
del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel
determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver
caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del
Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente
modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della
documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e
per la
prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione)
sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che
devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
– richiamo verbale per mancanze lievi;
– ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
– multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;
– sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
– risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello
stesso.
Ai fini del precedente punto:
1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore
che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a
tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non
conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia
rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti
recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo

verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta
a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un
comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la
violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale
retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni
per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o
tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con
comportamenti quali:
a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle
violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
b) la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del
segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel
presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la
Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un
massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di
infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale
retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello
e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di
genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a
garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi
altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il
collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un
comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli
previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione
di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla
documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che
devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
– richiamo verbale per mancanze lievi;
– ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
– allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
– allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
– rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione
dello stesso.
Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei
collaboratori retribuiti”.

Obblighi informativi e altre misure

L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro
abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso,
nonché sulla homepage del sito istituzionale.
Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Associazione
deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari.
L’Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei
contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli
abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di
competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente. L’Associazione deve dare
diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine
a propri diritti, obblighi e tutele.
L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali
informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli
sportivi.
L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro
esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento
alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la
responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di
safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

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